IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
                       REGIONALE PER IL LAZIO  
 
 
                       (Sezione Terza Quater) 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza, sul  ricorso  n.  1606  del
2013 proposto da La societa' Panoramica a r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa  dall'avv.  Matteo
di Raimondo presso il cui studio  in  Roma,  via  Savoia  n.  86,  e'
elettivamente domiciliata; 
    Contro la Regione Lazio, in persona del  Presidente  pro-tempore,
rappresentata e difesa  dall'avv.  Roberta  Barone  ed  elettivamente
domiciliata presso la sede dell'avvocatura  Regionale  in  Roma,  via
Marcantonio Colonna n. 27; 
    Il Commissario ad  acta  per  la  Sanita',  della  Regione  Lazio
nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012,
non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: del  decreto  del  Presidente  della  Regione
Lazio adottato in qualita' di Commissario  ad  acta  n.  348  del  22
novembre 2012 recante «Legge del 7 agosto n. 135/2012  -  Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.  95  del  6  luglio
2012 recante  disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai  cittadini  applicazione  art.
15, comma 14 - Assistenza specialistica anno 2012»: del  decreto  del
Presidente della Regione Lazio adottato in qualita' di Commissario ad
acta n. 349 del 22 novembre 2012  recante  «Legge  del  7  agosto  n.
135/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
n. 95 del 6 luglio 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione
della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini
applicazione art. 15, comma 14 - Assistenza ospedaliera  anno  2012»:
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  novembre  2013  il
dott.  Giuseppe  Sapone  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    La societa' ricorrente gestisce la struttura di ricovero  e  cura
polispecialistica  denominata  Villa  Pia  che  eroga  in  regime  di
accreditamento con il servizio sanitario regionale prestazioni  -  di
assistenza specialistica ed assistenza ospedaliera. 
    Con il proposto gravame ha impugnato  i  decreti  del  Presidente
della Regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato  i
budget  gia'  assegnati  per  il  2012,  disponendone   le   seguenti
riduzioni: 
        Euro 518.074,00 per le prestazioni di acuti; 
        Euro 135.187,00 per le prestazioni di lungodegenza; 
        Euro   212,35   per   le   prestazioni    di    specialistica
ambulatoriale; 
        Euro 164,36 per le prestazioni APA. 
    I suddetti decreti sono stati adottati in applicazione  dell'art.
15, comma 14, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con  legge  n.
135/2012, il quale dispone che «A tutti i singoli contratti e a tutti
i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati
per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
    Il ricorso e' affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
        1) Violazione di legge (art.15, comma 14,  del  decreto-legge
n.  95/2012,  convertito   con   modifiche   in legge n.   135/2012).
Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990; Eccesso di potere per
difetto di  istruttoria,  erronea  rappresentazione  dei  fatti,  per
contraddittorieta' ed irragionevolezza; 
        2) Violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.  Eccesso  di  potere  per
contraddittorieta' ed ingiustizia manifeste. 
    Si e' costituita la Regione Lazio contestando la fondatezza delle
prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse. 
    Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013 il  ricorso  e'  stato
assunto in decisione. 
    Oggetto della presente controversia sono i decreti del Presidente
della Regione Lazio, in epigrafe indicati, che hanno rideterminato  i
budget gia' assegnati per il 2012 alle strutture sanitarie in  regime
di accreditamento con il servizio sanitario. 
    Come sopra esposto i  gravati  decreti  sono  stati  adottati  in
applicazione dell'art. 15, comma 4,  del  decreto-legge  n.  95/2012,
convertito con modifiche con legge n. 135/2012, il quale testualmente
stabilisce che «A tutti i singoli  contratti  e  a  tutti  i  singoli
accordi  vigenti  nell'esercizio   2012,   ai   sensi   dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti  privati  accreditati
per  l'assistenza  specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza
ospedaliera,  si   applica   una   riduzione   dell'importo   e   dei
corrispondenti  volumi  di  acquisto  in  misura  percentuale  fissa,
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua,  rispetto  alla  spesa  consuntivata  per
l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012,  dell'1  per  cento
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
    Secondo la prospettazione ricorsuale, formulata  con  il  secondo
motivo di doglianza, la  disciplina  normativa  che  ha  giustificato
l'adozione dei contestati decreti risulterebbe  in  palese  contrasto
con gli art. 117, comma 3, della Costituzione, con  il  principio  di
irretroattivita' delle leggi e con l'art. 41 della Costituzione. 
    Relativamente alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 3,
della Costituzione e' stato evidenziato che: 
        a)  la  Sanita'  rientra,  giusta   quanto   previsto   dalla
richiamata disposizione costituzionale, nelle materia di legislazione
concorrente per le quali spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,  riservata
alla legislazione dello Stato; 
        b) in tale quadro normativo il menzionato art. 14,  comma  5,
nel prevedere un taglio generalizzato della spesa per il 2012 che  le
singole regioni sono chiamate  a  sostenere  sulla  base  di  accordi
precedentemente stipulati con le singole strutture  accreditate,  non
puo' in alcun modo essere annoverata tra la  normativa  che  fissa  i
principi fondamentali, e,  pertanto,  per  tale  aspetto  risulta  in
palese contrato con l'invocato art. 117, comma 3. 
    Al riguardo il  Collegio,  pur  tenendo  presente  l'orientamento
della  Corte  Costituzionale  secondo  cui  «l'autonomia  legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica  e
del contenimento della spesa», peraltro in un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e n. 193 del 2007) e che il legislatore statale puo'  «legittimamente
imporre alle Regioni  vincoli  alla  spesa  corrente  per  assicurare
l'equilibrio  unitario  della  finanza   pubblica   complessiva,   in
connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati
anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012,  n.  163  del
2011 e n. 52 del 2010), osserva che la suddetta disposizione  proprio
perche'  individua  specificatamente  i  settori  ove  conseguire   i
risparmi  nella  spesa  sanitaria,  senza  limitarsi  ad   una   meta
quantificazione in via generale dei suddetti risparmi, lasciando alla
discrezionalita' dell'amministrazione regionale l'individuazione  dei
compatti  di  spesa  dove  ottenerli   nonche'   le   modalita'   per
conseguirli, risulterebbe  non  in  linea  con  quanto  disposto  dal
menzionato art. 117,  terzo  comma,  e  pertanto,  la  prospettazione
ricorsuale sotto tale aspetto non e' manifestamente infondata. 
    Pure non manifestamente infondata e' la  dedotta  violazione  dei
principi individuati dalla Corte Costituzionale al fine di assicurare
la costituzionalita' di una legge retroattiva. 
    In particolare la societa' ricorrente ha sottolineato che: 
        a) giusta il consolidato e notorio orientamento  della  Corte
occorre  che  siano  rispettati  una   serie   di   limiti   generali
all'efficacia   retroattiva   delle   leggi,   che   attengono   alla
salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, quale il secondo
comma  dell'art.  25,  di  altri  fondamentali  valori  di   civilta'
giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e  dello  stesso
ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza che  ridonda  nel  divieto  di  introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento, la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto,  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; 
        b) nella fattispecie  in  esame  la  richiamata  disposizione
nonche'  il  successivo   decreto   regionale   attuativo,   adottato
quest'ultimo a fine novembre 2012 quando il  limite  del  budget  era
stato ormai sostanzialmente raggiunto,  hanno  inciso  sul  legittimo
affidamento  venutosi  a  creare  in  capo  alle  singole   strutture
sanitarie  ad  erogare  le  prestazioni  e  a  ricevere  il  relativo
corrispettivo cosi' come  stabilito  nei  contratti  antecedentemente
stipulati, per la corretta, esecuzione dei quali hanno  allestito  le
relative risorse organizzative ed effettuato i correlati investimenti
in materiali, personale ed attrezzature. Da ultimo,  infine,  risulta
non  manifestamente  infondata  anche   la   prospettata   violazione
dell'art. 41 della Costituzione in quanto la richiamata normativa nel
decurtare i budget fissati antecedentemente verrebbe in  sostanza  ad
impedire  la  remunerazione  di   prestazioni   gia'   erogate,   con
conseguente violazione del principio  della  liberta'  dell'attivita'
economica privata. 
    La rilevanza e la pregiudizialita' della sollevata  questione  di
costituzionalita' per la  controversia  in  esame  appare  del  tutto
evidente, atteso che investe la disciplina normativa in  applicazione
della quale e' stato adottato il contestato decreto  del  Commissario
ad acta. 
    Per  le  ragioni  suesposte  deve  essere  quindi   disposta   la
remissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione  del
giudizio ai sensi dell'art.134 della Costituzione, dell'art. 1  della
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art.  23  della  legge  11
marzo 1953 n.87.